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invio telematico dei corrispettivi

Come disposto dall'art. 17, DL n. 119/2018, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019":

  • a decorrere dall'1.1.2020 scatta l'obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate per i commercianti al minuto e soggetti assimilati;
  • la decorrenza di tale obbligo è anticipata all'1.7.2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a € 400.000. La norma fa riferimento al "volume d'affari" senza specificare il relativo periodo (volume d'affari realizzato nell'anno precedente ovvero quello "presunto" dell'anno in corso).

La necessità, dell'Agenzia delle Entrate, è di considerare il limite del volume d'affari 2018, desumibile dal mod. IVA 2019.

SOGGETTI INTERESSATI

L'obbligo in esame riguarda "i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22", DPR n. 633/72, tra le quali rientrano in particolare:

  • le cessioni di beni da parte di commercianti al minuto in locali aperti al pubblico / spacci interni / per corrispondenza / a domicilio / in forma ambulante;
  • le prestazioni alberghiere / somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi (bar, ristoranti), nelle mense aziendali;
  • le prestazioni di servizi nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti.

ESONERI

L'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 in esame dispone che con apposito Decreto il MEF potrà:

  • prevedere specifici esoneri dall'adempimento in esame in ragione della tipologia di attività esercitata (comma 1);
  • individuare delle zone, in base "al livello di connessione alla rete necessaria per la trasmissione dei dati", nelle quali le cessioni di beni/prestazioni di servizi sopra elencate potranno continuare ad essere documentate con scontrino/ricevuta fiscale.

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

La norma dispone che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi va effettuata mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, dove il Provvedimento 28.10.2016 individua nei Registratori Telematici (RT).

Il Registratore telematico deve essere attivato e "messo in servizio" da un laboratorio abilitato dall'Agenzia delle Entrate, il cui elenco è disponibile sul seguente sito: https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/misuratorifiscali/elenco_laboratori.

Prima dell'attivazione del Registratore Telematico da parte del tecnico abilitato è necessario che l'esercente (o un suo delegato) provveda ad accreditarsi mediante l'apposita procedura disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Con riferimento ai soggetti che hanno già presentato il modello di delega per affidare all'intermediario la fatturazione elettronica,  possono integrare la delega barrando la casella "5".

GENERAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI DEI CORRISPETTIVI

La trasmissione telematica viene direttamente effettuata dal Registratore Telematico che, al momento della chiusura giornaliera, genera un file XML, lo sigilla elettronicamente con il certificato dispositivo e lo trasmette all'Agenzia delle Entrate.

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui la ricezione del file da parte dell'Agenzia delle Entrate è completata e ciò dimostrato mediante l'esito di ricezione.

In caso di esito negativo il file si considera non trasmesso e va rinviato il tutto entro 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

In caso di mancato / irregolare funzionamento del Registratore Telematico, fino a quando non sia ripristinato il corretto funzionamento / ci si doti di altro Registratore in servizio, l'annotazione dei corrispettivi va eseguita su un apposito registro che può essere tenuto anche in modalità informatica.

CREDITO DI IMPOSTA PER REGISTRATORI TELEMATICI

Si ricorda che per adempiere all'obbligo di invio telematico dei corrispettivi,  i soggetti interessati si trovano a dover (alternativamente):

  • acquistare un nuovo misuratore fiscale con le funzioni di Registratore Telematico;
  • adattare, se possibile, quello già in uso, affinché possa essere utilizzato come Registratore Telematico;

il Legislatore ha previsto un credito di imposta pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo (per ogni strumento) di € 250 in caso di acquisto ed € 50 in caso di adattamento.

Tale credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 con codice tributo 6899. 

AGGIORNAMENTO

L'Agenzia delle Entrate ha disposto che si potranno utilizzare software alternativi al Registratore Telematico ma bisognerà attendere chiarimenti in merito.

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20-4-2019